Convenzione di montreal

In tema di responsabilità e risarcimento danni derivanti da trasporto aereo, la disciplina extracomunitaria viene dettata dalla c.d. Convenzione di Montreal del 1999, recepita anche dalla Comunità Europea.

Lo scopo della Convenzione, al pari del Regolamento CE 261/04, è quello di tutelare i diritti dei passeggeri e disciplinare le varie forme di rimborso e di risarcimento in base ai disservizi subiti da un vettore aereo.

L’art. 19 della Convenzione di Montreal del 1999, stabilisce, ad esempio, che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”. Vi è, pertanto, una precisa indicazione di quali sono i disservizi causati dalla compagnia aerea che comportano un obbligo di risarcimento nei confronti del passeggero.

La stessa Convezione, inoltre, indica l’ammontare del danno in caso di ritardo, cancellazione o overbooking e fissa altresì i limiti risarcitori nella misura di circa € 5.000,00 per passeggero.

Per visionare il documento completo della Convenzione di Montreal, visita questa pagina.

Per passare alla lettura del Regolamento CE 261/04, visita questa pagina.

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