Il vettore aereo non è sempre tenuto alla compensazione pecuniaria e agli oneri indicati dalla Convenzione di Montreal o dal Regolamento CE. Infatti, la compagnia è sollevata da ogni onere nei confronti del passeggero se riesce a dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando le migliori cautele del caso (es.: avverse condizioni meteo, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza).
In caso di cancellazione del volo, la compensazione non è prevista quando il passeggero è stato informato:
- Con almeno due settimane di preavviso;
- Nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
- Meno di 7 giorni prima nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.