I diritti dei passeggeri aerei ai tempi del covid-19

La pandemia ha generato nel settore del comparto aereo un vero e proprio disastro. Da un lato ci sono infatti le compagnie aeree che hanno chiusi i bilanci dell’ultimo anno in profondo rosso, dall’altro ci sono i passeggeri, che vengono colti da cancellazioni improvvise o ritardi estenuanti.

Ancora sono molti i passeggeri che non hanno contezza dei propri diritti in caso di acquisto di volo aereo. È notizia di cronaca recente che Ryanair è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di un genitore che a causa del ritardo di 12 ore del proprio volo, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/04 è stata condannata anche ad un risarcimento del danno morale pari ad € 500,00 nei confronti dello sfortunato debitore.

La pratica adottata in fase pandemica da parte della maggior parte delle compagnie aeree (su tutte Ryanair e Volotea) è quella di programmare un volo e, se non riempito a sufficienza, cancellarlo a ridosso della partenza. Questa pratica, crea non pochi disagi ai passeggeri vittime delle improvvise cancellazioni. Ma a cosa hanno diritto i passeggeri vittima di cancellazioni, ritardi o overbooking?

Come precisato dall’art. 947 del codice della navigazione in caso di negato imbarco, soppressione o ritardo della partenza, il passeggero è tutelato dai diritti previsti dalla normativa comunitaria.

Nel caso del ritardo aereo o della cancellazione del volo il passeggero gode dei diritti previsti dal Regolamento CE 261/04, che prevedono un indennizzo forfettario, definito anche compensazione pecuniaria, calcolato sulla base della distanza del volo. Quindi, in caso di ritardo superiore alle 3 ore o cancellazione, il passeggero avrà diritto a:

  • € 250,00 in caso di tratta inferiore a 1500 km;
  • € 400,00 in caso di tratta compresa tra 1500 km e 3500 km;
  • € 600,00 in caso di tratta superiore a 3500 km.

Come abbiamo visto all’inizio per il caso del genitore che ha perso la laurea del figlio, oltre a questi risarcimenti standard è possibile chiedere ulteriori indennizzi.

Tuttavia, per il caso della cancellazione del volo, l’indennizzo forfettario non è sempre richiedibile. Infatti è necessario che la cancellazione sia avvenuta con meno di 14 giorni rispetto alla programmata partenza, altrimenti sarà possibile chiedere solo il rimborso del biglietto aereo.

La compagnia in questi casi ha anche altri doveri nei confronti dei passeggeri. Infatti, oltre agli indennizzi previsti, in caso di causato disagio dovrà prestare adeguata assistenza ai propri clienti. Infatti, a seconda delle necessità, sarà tenuto a mettere a disposizione:

  • Trasporto, vitto e alloggio;
  • Pasti e bevande in ragione dell’attesa;
  • Effettuare chiamate e inviare messaggi.

Si ricorda infine, che la compensazione non è sempre dovuta, al verificarsi una di queste circostanze. La normativa europea ha previsto infatti che in caso di circostanze eccezionali, la compagnia aerea non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo. Tali circostanze sono quelle per cui la compagnia non ha alcuna responsabilità in merito al disagio quindi, ad esempio, condizioni meteorologiche avverse o scioperi del personale di terra.

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