Il caos delle cancellazioni improvvise da parte delle compagnie aeree. Volotea in testa alle richieste di reclamo

Non è mai cosa gradita ricevere la notizia in aeroporto che il proprio volo è stato improvvisamente cancellato. In questa spiacevole situazione ci si trova a dover ripianificare totalmente i propri  programmi.
Purtroppo, per la questione Covid-19, le cancellazioni o lo spostamento della partenza dei voli sono in drastico aumento e, tutto questo, sta generando molta confusione ai passeggeri.
Per i reclami avanzati dai nostri clienti, la compagnia che più pianifica e cancella voli, in questa fase pandemica risulta essere Volotea. Anche Ryanair e Lufthansa, purtroppo hanno causato questo genere di disagio.
Come ormai noto alla stragrande maggioranza dei passeggeri, con il Regolamento CE 261/04 in caso di cancellazione volo, sono previsti degli indennizzi in favore del passeggero. Nonostante la circostanza “Covid”, le tutele previste dal regolamento europeo sono tutt’ora valide.

Indice

Con quanto preavviso la compagnia dovrà comunicare al passeggero la cancellazione del volo?
Quale indennizzo è previsto in simili circostanze?
In quali casi le compagnie non sono tenute al pagamento della compensazione pecuniaria?
Qual è la documentazione necessaria per poter avviare una pratica di rimborso aereo?
È possibile ottenere un risarcimento ulteriore?
Come fare per rivolgersi a voi di rimborsovoloitalia?
Rimborsovoloitalia è gratuito?

Con quanto preavviso la compagnia dovrà comunicare al passeggero la cancellazione del volo?

Le compagnie aeree, per essere esentate dal pagamento di un indennizzo in favore dei passeggeri a seguito di una cancellazione, ha un termine di 14 giorni dalla data di partenza indicata nel titolo di viaggio. Quindi, ad esempio, se la partenza di un volo è indicata per il 21 febbraio, la compagnia dovrà comunicare al passeggero, l’eventuale cancellazione o variazione della data di partenza, entro il 6 febbraio dello stesso mese; in caso contrario, se le comunicazione avviene, ad esempio, l’8 febbraio, oltre al rimborso del biglietto non utilizzato, la compagnia aerea dovrà anche erogare un indennizzo come stabilito dal regolamento ce 261/04.

Quale indennizzo è previsto in simili circostanze?

In base all’articolo 7 del Regolamento Comunitario 261/2004 al passeggero vittima di un volo cancellato, spetta un indennizzo forfettario che viene calcolato in base alla distanza tra aeroporto di arrivo ed aeroporto di partenza. Le somme a cui si avrà diritto sono indicate nella seguente tabella:

€ 250,00tratte inferiori o pari ai 1500 km (tratte brevi)
€ 400,00tratte comprese fra 1500 e 3500 km (tratte medie)
€ 600,00tratte aeree extraeuropee superiori ai 3500 km (tratte lunghe)

Il riconoscimento di queste somme dovrà essere ridotto alla metà, qualora la compagnia aerea offra al passeggero un volo alternativo il cui orario non superi:
– due ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (per le tratte aeree pari o inferiori ai 1500 km);
– le 3 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto (per tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte quelle comprese fra 1500 e 3500 km);
– le 4 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originale per tutte le tratte che non rientrano nei casi sopra elencati.

Sempre ai fini del medesimo regolamento è previsto che oltre al rimborso della somma pagata per l’acquisto del titolo di viaggio e alla eventuale riprotezione su altro volo e alla compensazione pecuniaria, ogni passeggero ha il diritto di ricevere una adeguata assistenza in aeroporto.
Per adeguata assistenza si intende che la compagnia dovrà fornire ai propri clienti:
– le bevande e i pasti in forma adeguata ai tempi di attesa;
– eventuale sistemazione in albergo se necessario effettuare uno o più pernottamenti;
– il trasferimento dall’aeroporto allo stesso albergo e viceversa;
– il diritto ad effettuare due telefonate, all’invio di messaggi email, fax o tramite telex.

In quali casi le compagnie non sono tenute al pagamento della compensazione pecuniaria?

Non sempre la compensazione sarà dovuta, quindi è importante che tu sappia i motivi per cui la compagnia è esonerata dal pagamento dell’indennizzo. Di seguito l’elenco delle circostanze:
La compagnia ha inviato la comunicazione circa la cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso tramite email, sms o telefonata;
– il volo risulta essere cancellato per cause di forza maggiore (le c.d. circostanze eccezionali) come, ad esempio, le cattive condizioni metereologiche, la chiusura dello spazio aereo o problemi di instabilità politica del Paese che ospita uno dei due aeroporti o altri simili/analoghi motivi previsti dal Regolamento;
– la compagnia ha offerto un volo alternativo con partenza anticipata di non oltre due ore rispetto all’orario della partenza del volo cancellato e arrivo a destinazione di non più di quattro ore successive allo stesso volo cancellato;
– ll volo oggetto della cancellazione è partito da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea o è operato da una compagnia aerea non comunitaria;
– il titolo di viaggio è stato concesso al passeggero a titolo gratuito o con tariffe ridotte rispetto ai prezzi standard offerti;
– circostanza attuale è quella del covid-19, quindi in caso di cancellazione dovuta alla pandemia non sarà dovuto alcun indennizzo.

Su questo ultimo punto, però, si invita a valutare volta per volta se in concreto la motivazione è riconducibile al Covid-19, perché le compagnie un po’ approfittano di questo. In quest’ultimo caso noi siamo riusciti ad ottenere diversi risarcimenti dopo che ai passeggeri erano stati negati.

Qual è la documentazione necessaria per poter avviare una pratica di rimborso aereo?

Per poter avanzare la richiesta di risarcimento, è importante che alcuni documenti siano stati conservati. Va quindi conservato il titolo di viaggio o la prenotazione effettuata via internet, la carta d’imbarco e tutti gli scontrini, fatture e ricevute relative alle spese che sono state sostenute dal passeggero come conseguenza della cancellazione aerea.
Senza ombra di dubbio c’è il biglietto aereo, la prenotazione effettuata anche su internet, la tua carta d’imbarco e tutte le ricevute, scontrini o fatture delle spese sostenute a causa del disagio, a cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente. Quest’ultime, infatti, andranno rimborsate dal vettore con cui hai viaggiato, al di là della forma risarcitoria prevista.

È possibile ottenere un risarcimento ulteriore?

Come accennato alla fine del precedente paragrafo, è possibile richiedere anche un ulteriore risarcimento oltre alla compensazione pecuniaria.
Ogni spesa sostenuta a causa del disagio, infatti, può essere oggetto di risarcimento. Quel che è importante è che tali spese siano provate; quindi, ad esempio, per il caso di un pernotto non preventivato in hotel, sarà necessario esibire la relativa ricevuta di pagamento; o ancora, in caso di spese sostenute a titolo di ristoro, attraverso l’esibizione di scontrino o altro documento equipollente, si potrà ottenere il rimborso della spesa.

Come fare per rivolgersi a voi di rimborsovoloitalia?

Rivolgersi a noi di rimborsovoloitalia è semplicissimo. Tutto quello che dovrai fare sarà: compilare il form di contatto presente all’interno del sito e poi trasmettere la documentazione che vi verrà richiesta.
Per accedere in maniera più diretta e agevole, è possibile contattarci direttamente via whatsapp al numero indicato sulla barra. I nostri operatori le risponderanno subito e le forniranno l’assistenza necessaria per chiedere il proprio rimborso aereo.

Rimborsovoloitalia è gratuito?

I motivi per cui veniamo scelti sono diversi, ma i più importanti sono:
– servizio totalmente gratuito;
– rapidità di disbrigo della pratica;
– assistenza eccellente.

Quindi la risposta è si! Con noi non dovrai sostenere alcuna spesa, dovrai soltanto attendere che il bonifico arrivi sul tuo conto corrente. Se sei scettico, ti invitiamo a visitare la nostra pagina presente su trustpilot.it, potrai verificare personalmente quello che pensano di noi i nostri clienti.

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