Ai fini del contenimento della diffusione del covid-19 il Ministro Roberto Speranza ha deciso di chiudere il traffico aereo da e per il Brasile. Di seguito l’ordinanza completa
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di
direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Vista la comunicazione del 16 gennaio 2021 del Direttore generale della prevenzione sanitaria in merito alla nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in quattro passeggeri in arrivo dal Brasile;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, è interdetto il traffico aereo dal Brasile.
2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni
antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai voli indiretti iniziati il giorno della emanazione della presente ordinanza.
Art. 2 – Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 31 gennaio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.