Overbooking

Overbooking, rimborso volo e risarcimento. come funziona?

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L’overbooking aereo consiste in una tecnica di marketing sempre più diffusa tra le compagnie aeree. Vediamo di cosa si tratta e cerchiamo di capire se il Regolamento CE 261/04 prevede, anche in questo caso, delle tutele per i passeggeri che ne sono stati vittima.

Di seguito risponderemo alle domande più frequenti relative all’overbooking aereo e in che modo noi di Rimborso Volo Italia possiamo aiutarvi

1. Overbooking aereo, di cosa si tratta?

La parola overbooking è un termine inglese che, tradotto in italiano, significa letteralmente sovra-prenotazione. Nel gergo utilizzato dalle compagnie aeree, invece, vuol dire negato imbarco. Per i passeggeri, purtroppo, vuol dire semplicemente non avere la possibilità di salire su un velivolo, nonostante siano in regolare possesso del biglietto aereo. Ciò talvolta accade perché le compagnie aeree, per massimizzare il riempimento dei posti dell’aeromobile preposto ad operare il volo, vendono più biglietti dei posti effettivamente disponibili. Vi chiederete ora il perché di una simile strategia che talvolta si rileva dolorosa per il passeggero. In realtà, per l’esperienza maturata nella vendita dei voli aerei, le compagnie aeree hanno compreso che accade con molta frequenza che nonostante la prenotazione effettuata, alcuni passeggeri rinunciano comunque al viaggio. Talvolta, però, accade che tutti i passeggeri che hanno prenotato si presentano regolarmente al gate di imbarco e, in tal caso, la compagnia aerea dovrà negare l’imbarco ad un numero di passeggeri pari ai posti in eccedenza rispetto a quelli a sedere.

Se ora vi state chiedendo se si tratta di una pratica legale, la risposta è si. Infatti quando acquistiamo un biglietto accettiamo in maniera tacita le loro condizioni di vendita, che prevedono appunto la possibilità che l’imbarco possa essere negato per overbooking. Con questa pratica i vettori aerei guadagnano molti soldi in più rispetto, chiaramente, a quelli che avrebbero guadagnato vendendo meno biglietti, anche contemplando le ipotesi di rimborso volo di cui parleremo a breve.

2. L’overbooking si può evitare?

Bisogna preliminarmente chiarire che questa pratica di marketing è molto più diffusa negli Stati Uniti anziché in Europa. Questo fenomeno, infatti, è di recente e timido insediamento nelle politiche commerciali dei vettori europei. Tuttavia, il modo per essere più sicuri di non incorrere nello spiacevole inconveniente dell’overbooking è effettuare il check-in e stampare la relativa carta d’imbarco. Una volta ottenuta la carta d’imbarco, infatti, non sarà possibile per la compagnia negare l’imbarco al passeggero.

3. Ho diritto al rimborso volo e al risarcimento in caso di overbooking?

Si, in caso di overbooking si ha sicuramente diritto al risarcimento forfettario indicato dal Regolamento CE 261/04 ed eventualmente (in caso si decida di non utilizzare un imbarco alternativo) anche al rimborso del biglietto. A differenza della cancellazione del volo, infatti, l’overbooking non può essere avvenuto per la serie di circostanze eccezionali indicate dalla Corte di Giustizia Europea che esonerano le compagnie aeree dal pagamento della compensazione pecuniaria. Questo, chiaramente perché, l’overbooking consiste in una precisa scelta del vettore aereo, che sceglie con consapevolezza di vendere più biglietti di quanti siano i posti a disposizione.

4. Come faccio a sapere a quanto ammonta il mio risarcimento?

Come nei casi di ritardo aereo e cancellazione volo, anche in caso di overbooking bisognerà fare riferimento ai parametri di compensazione pecuniaria ovvero di rimborso previsti dal Regolamento CE 261/04, quindi:
Tratta (km) Quantificazione rimborso
inferiore a 1500 km € 250,00
compresa tra 1500 km e 3500 km € 400,00
superiore a 3500 km € 600,00
Oltre alla compensazione pecuniaria, in caso di overbooking, la compagnia dovrà prestare la dovuta assistenza prescritta dall’art. 9 del Regolamento CE 261/04 e, quindi, fornire al passeggero pasti e bevande fino a quando non verrà imbarcato su un volo alternativo, garantire loro una adeguata sistemazione in caso di necessità di pernottamento e garantire il trasferimento dall’aeroporto all’albergo in cui saranno sistemati i passeggeri. In maniera alternativa alla compensazione pecuniaria il passeggero potrà scegliere di avere dei buoni offerti dalla compagnia aerea. In quest’ultimo caso bisogna prestare attenzione all’entità del buono offerto dalla compagnia che dovrà essere, quantomeno, pari alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento.

5. Posso chiedere il rimborso e il risarcimento per overbooking a qualsiasi compagnia aerea?

Il risarcimento per overbooking può essere richiesto nei confronti di qualsiasi compagnia che abbia operato il volo con arrivo o partenza da territorio europeo. Abbiamo risolto con successo migliaia di casi con Ryanair, Lufthansa, Vueling, Volotea, Tap Portugal e tante altre compagnie!

6. Perché dovremmo scegliere proprio voi di rimborsovoloitalia.it?

Perché operiamo da tanti anni, con molto successo e passione, svolgiamo il nostro lavoro di assistenza legale. Chiudiamo con successo il 98% delle pratiche affidate e siamo sempre vicini alle richieste del cliente.

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Cosa dicono di noi

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