Quando non è opportuno chiamare in causa una compagnia aerea per ritardo o cancellazione?

Quando non è opportuno chiamare in causa una compagnia aerea per ritardo o cancellazione?

Non sempre le compagnie aeree sono tenute al pagamento della compensazione pecuniaria e, per questo, ci sono casi in cui vengono citate in giudizio in maniera impropria

Come è ormai noto, in caso di ritardo aereo, cancellazione volo o overbooking, le compagnie aeree sono tenute a pagare un indennizzo in favore dei passeggeri che hanno subito uno dei predetti disservizi. Ma l’indennizzo è sempre dovuto? La risposta è NO, ed ogni volta bisogna esaminare il caso in concreto per comprendere se è dovuto il risarcimento e, quindi, in caso di diniego da parte del vettore aereo, ricorrere (serenamente) dinanzi al giudice di pace adito, al fine di ottenere quanto di diritto.

Esaminiamo, quindi, quali sono i casi in cui è espressamente previsto dalla legge che la compensazione pecuniaria non è dovuta. Ecco di seguito le circostanze:

Condizioni meteo avverse: questa è la causa più frequente indicata dalle compagnie aeree in caso di ritardo aereo. Le condizioni avverse dovranno essere presenti sull’aeroporto di partenza o sull’aeroporto di arrivo. Ad ogni modo, le condizioni meteorologiche, dovranno essere valutate volta per volta, poiché è, ad esempio, circostanza eccezionale una abbondante nevicata, ma non lo è una semplice pioggia;

Bird Strike: il fenomeno del c.d. birdstrike, corrisponde al caso in cui un velivolo “investa” uno stormo di volatili, producendo l’effetto di danneggiare l’aeromobile. Anche questa circostanza va valutata caso per caso, poiché in alcuni casi le compagnie abusano di questa circostanza eccezionale per evitare di rimborsare i passeggeri;

Sciopero: Nei casi di sciopero, le compagnie invocano sempre la circostanza eccezionale. Ma non sempre, in caso di sciopero, la compagnia non è tenuta al pagamento della compensazione. Per giurisprudenza costante, non sarà dovuta la compensazione in caso di sciopero del personale di terra, ma sarà dovuta in caso di sciopero del personale di volo. Inoltre, andrà sempre valutato il tempo in anticipo con cui la compagnia è venuta a conoscenza della mobilitazione del personale di lavoro;

Altre circostanze: Rientrano in una più bassa casistica i casi in cui l’aeromobile venga colpito da un fulmine; Malore di un passeggero o di un membro dell’equipaggio; responsabilità derivante dall’aeroporto di arrivo o di partenza.

Quindi, in buona sostanza, anche se le circostanze fin qui elencate dovranno ritenersi come eccezionali, e cioè che esulano le compagnie dal pagamento della compensazione pecuniaria, in realtà ogni caso necessita di una singolare valutazione. Bisogna infine ricordare che, in caso di giudizio, ogni singola circostanza indicata dalla compagnia aerea dovrà essere provata.

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