Analizziamo in questo articolo quali sono gli obblighi delle compagnie nei confronti dei passeggeri che si sono imbattuti in un giornata di sciopero aerei.
Indice:
- Quali sono i diritti di un passeggero che è incorso in una giornata di sciopero aerei?
- Quando è prevista la compensazione pecuniaria?
- Quando invece non è prevista la compensazione pecuniaria.
1. Quali sono i diritti di un passeggero che è incorso in una giornata di sciopero aerei?
Quando i dipendenti delle compagnie aeree scelgono di incrociare le braccia per esercitare il loro sacrosanto diritto di sciopero, per i passeggeri si genera uno dei più grandi disagi del trasporto aereo. Ma in questo caso, è dovuta la compensazione pecuniaria? Oppure ci troviamo dinanzi a una circostanza eccezionale che esonera la compagnia dal pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento Ce 261/04? Vi spieghiamo brevemente quali sono i vostri diritti in caso di sciopero. Bisogna partire dal presupposto che qualunque sia la causa che abbia generato un ritardo aereo, una cancellazione volo o un overbooking, l’assistenza ai passeggeri è sempre dovuta. Questo principio, espressamente indicato dal Regolamento Ce, dovrà sempre essere osservato dalla compagnia aerea, sia nelle ipotesi in cui è dovuta la compensazione pecuniaria, sia nelle ipotesi in cui NON è dovuta. Quindi in caso di sciopero, come in ogni altro caso, l’assistenza da parte della compagnia aerea è sempre dovuta e consisterà nel: a. fornire pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; b. qualora siano necessari uno o più pernottamenti, alla sistemazione in albergo; c. al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione; d. permettere ai passeggeri di effettuare chiamate telefoniche o mandare messaggi. Chiaramente, nel prestare assistenza, è previsto anche un occhio di riguardo per le persone con mobilità ridotta e i loro accompagnatori.2. Quando è prevista la compensazione pecuniaria in caso di sciopero aerei?
Quando si tratta di sciopero, le compagnie aeree tendono sempre a non riconoscere la compensazione pecuniaria, ritenendo in maniera del tutto arbitraria che si tratti di una circostanza eccezionale e che, quindi, siano sollevate dalla corresponsione dell’indennizzo economico. Ma in realtà, non è cosi! Infatti, la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-195/17 del 17 aprile 2018 fornendo una nuova interpretazione delle circostanze eccezionali non ha ricompreso lo sciopero del personale fra di esse, ritenendo eccezionali “..eventi che, per natura ed origine, non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all’effettivo controllo di questo. Di conseguenza, lo sciopero.. non è qualificabile come circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato..”. Nonostante questo espressa indicazione da parte della Corte di Giustizia Europea, alcune compagnie non riconoscono comunque il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di sciopero del personale (es. Ryanair).3. Quando invece non è prevista la compensazione pecuniaria sciopero aerei?
Attenzione però! La sentenza indicata nel punto precedente non è da ritenersi sempre valida, ma utile solo per i casi di sciopero del personale di volo! Dei dipendenti, quindi, della compagnia aerea presso la quale è stato acquistato il titolo di viaggio. In caso di sciopero del personale di terra, invece, la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione pecuniaria (ma come già indicato nel punto 1, dovranno comunque prestare assistenza). Per personale di terra si intendono ad esempio: addetti ai bagagli, personale della sicurezza aeroportuale, controllori del traffico aereo e qualunque altra categoria lavorativa connessa alla corretta esecuzione di un volo ma non alla diretta dipendenza della compagnia aerea. Altro caso in cui non è prevista la compensazione pecuniaria riguarda la preventiva comunicazione con largo anticipo. Anche nel caso in cui si tratti di sciopero del personale della compagnia aerea, la compensazione pecuniaria non è dovuta, se la compagnia ha avvisato i passeggeri con più di 14 giorni di preavviso. In questo caso, per l’effetto della cancellazione, si avrà soltanto diritto al rimborso del volo o al cambio gratuito di prenotazione. La giurisprudenza nazionale, si sta uniformando alla sentenza qui sopra indicata, ritenendo, quindi, che in caso di ritardo aereo superiore alle 3 ore o alla cancellazione di un volo, causato da uno sciopero è dovuta la compensazione pecuniaria. Massima attenzione, quindi, alle comunicazioni erogate dalla compagnia che, soprattutto in caso di sciopero del personale interno, tendono sempre a negare il riconoscimento della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri. Se sei stato vittima di una cancellazione del volo o di un ritardo aereo per sciopero del personale di terra, rivolgiti a noi! Rimborsovoloitalia.it si avvale dei migliori professionisti su tutto il territorio italiano, con specifica competenza sul diritto della navigazione e dei trasporti. Ad oggi, abbiamo aiutato più di 10.000 passeggeri a rivendicare, nel miglior modo possibile, i loro diritti e ad ottenere il loro risarcimento. Che aspetti? Compila il modulo e con pochi clic avrai il risarcimento che ti spetta!