È accaduto nei giorni scorsi che un volo Ryanair in partenza da Perugia e diretto all’aeroporto Fontanarossa di Catania, è stato cancellato dopo che il velivolo, proveniente a sua volta dalla città siciliana è stato impossibilitato ad atterrare a Perugia. In un contesto di rientro dal breve ponte festivo di Ognissanti, capiamo quanto possa essere sconvolgente l’annuncio di un volo cancellato. Forti i disagi che più di 150 passeggeri hanno dovuto subire in questa situazione, sperando di poter raggiungere quanto prima la destinazione prevista. Alcuni passeggeri hanno deciso di accettare la proposta avanzata dalla compagnia ovvero di passare la notte in albergo, mentre molti altri hanno dovuto affrontare lunghe ore di viaggio in autobus alla volta di Catania, unica soluzione per arrivarci il prima possibile. Questo può essere uno dei tanti racconti di viaggio che ascoltiamo da passeggeri arrabbiati che rivendicano risarcimenti e tutela dei diritti del passeggero. La cancellazione di un volo, infatti, per quanto possa rivelarsi un dramma, è regolamentata da una precisa normativa europea CE 261/2004 a tutela del viaggiatore che potrà scegliere tra:
- rimborso del costo del biglietto;
- imbarco su un volo alternativo il prima possibile, sempre tenendo conto dell’operatività dei voli della compagnia stessa;
- imbarco su un volo alternativo in un’altra data più comoda per il passeggero;
- somministrazione di pasti e bevande in relazione all’attesa in aeroporto;
- eventuale trasferimento dall’aeroporto al luogo in cui sarà previsto un eventuale alloggio;
- pernottamento in strutture ricettive, sempre laddove vi sia la necessità legata al volo cancellato.